Normative

AAMS gioco sicuro logoIn Italia le scommesse, il poker e i giochi con premi in denaro (tutti vietati ai minori di 18 anni) sono controllati, regolamentati e autorizzati dai Monopoli di Stato (AAMS: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). A partire dal 1 dicembre 2012 l’Agenzia delle Dogane ha incorporato l’AAMS assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

I siti autorizzati sono riconoscibili dal logo del timone “gioco sicuro” (sì, è la stilizzazione di un timone) e dal logo AAMS. Inoltre il concessionario riporta chiaramente nel proprio sito il numero/i di concessione dei giochi, la sede della società e il numero di partita IVA.


I siti non autorizzati vengono inseriti in una blacklist, una lista “nera” dei siti illegali, aggiornata constantemente, che viene distribuita a tutti i provider ADSL italiani, che risultano quindi oscurati e, teoricamente, inacessibili in Italia.

Potete consultare qui l’intera blacklist costantemente aggiornata. Attualmente (l’ultimo aggiornamento è del 25 luglio 2016), ci sono ben 6.058 indirizzi web non autorizzati inseriti nella lista nera. Oppure potete fare una ricerca sui concessionari autorizzati. Provando ad accedere ai siti oscurati utilizzando i DNS dei provider italiani (Alice, Libero, Infostrada, Tiscali, Vodafone, Wind, Tre, Fastweb…) si viene reindirizzati verso la pagina di Sogei che mostra il seguente avviso:

AVVERTENZA – SITO NON RAGGIUNGIBILE

In applicazione del decreto dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 2 gennaio 2007, disciplinante la rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, con il quale è stata data attuazione all’art. 1, comma 50, della Legge 27 dicembre 2006, n° 296, il sito richiesto non è raggiungibile poiché sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di giochi in Italia.

L’elenco degli operatori autorizzati al gioco telematico è disponibile sul sito istituzionale http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

L’art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007, che ha abrogato e sostituito l’art. 1, commi 535-538, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) al fine di contrastare la diffusione del gioco illegale ed irregolare, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, ha attribuito all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la competenza di stabilire con uno o più provvedimenti “le modalità per procedere alla rimozione dell’offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione”, prevedendo, peraltro, al successivo comma 51, che “l’inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l’irrogazione, da parte di AAMS, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata”.

A tale normativa è stata data attuazione con decreto direttoriale n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007, che ha previsto l’obbligo, a carico dei fornitori di connettività alla rete Internet ovvero dei gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o degli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, adottando a tal fine le modalità tecniche stabilite da AAMS.

Detta procedura è stata previamente concordata con i fornitori dei servizi di rete coinvolti ed è stata anche sostanzialmente accolta dalla Commissione Europea (che ha inizialmente aperto, con riferimento ad alcuni provvedimenti di inibizione, una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, ma che, a seguito dei chiarimenti forniti da AAMS, ha proceduto alla relativa archiviazione).

La legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, ha previsto varie ipotesi di esercizio abusivo dei giochi (effettuato cioè al di fuori della concessione), fissando le relative sanzioni.

Al comma 3 dell’art. 1, la legge suddetta stabilisce la pena dell’arresto anche per i soggetti che partecipano a “concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1” (cioè le ipotesi precedentemente elencate di esercizio abusivo di giochi).

La legge 7 luglio 2009, n.88 (Comunitaria per l’anno 2008), art. 24, comma 23, ha ampliato la portata della norma penale, stabilendo la pena della reclusione per chiunque esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato da AAMS e per chi, anche se concessionario, organizza, esercita e raccoglie a distanza tali giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

Le normative che riguardano le scommesse sono contenute nella legge comunitaria 2008 – disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee:

11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell’ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

13. L’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facoltà dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentito: a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni; b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni: a) esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda; b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000; c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva; d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera b); e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo; f) versamento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell’attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, più IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, più IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f); g) sottoscrizione dell’atto d’obbligo di cui al comma 17.

19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz’altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge: a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime; b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/ 60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione; c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore; d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all’esercizio dei giochi oggetto di concessione; e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un’ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell’evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco; f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo; g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione; h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia; i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest’ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco; l) devoluzione all’erario dell’intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

23. All’articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000».

In aggiunta alla questione legale, chi volesse comunque giocare sui siti non autorizzati, farebbe bene a considerare anche l’aspetto fiscale. L’Agenzia delle Entrate, infatti, rispondendo ad un’istanza di interpello, ha recentemente stabilito (gennaio 2011) che le vincite realizzate su siti esteri non autorizzati dai Monopoli di Stato sono soggette a tassazione per intero, senza cioè tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Cosa che non avviene sui siti autorizzati da AAMS, in cui le tasse vengono versate alla fonte, motivo per cui le vincite non vanno dichiarate. Ecco il testo (fonte: Agicoscommesse):

(AGICOSCOMMESSE) – Roma, 3 Gennaio 2011 – Ore 15,28 – GIOCO ONLINE: AGENZIA ENTRATE, SI A TASSAZIONE VINCITE SU SITI ESTERI

Roma, 30 dicembre 2010

OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line – applicabilità dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del 1986

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

Nell’anno 2009 l’istante ha realizzato delle vincite accedendo via internet ad un casinò on-line che non ha sede in Italia.
L’accesso al gioco avviene attraverso il versamento di una somma che viene prelevata da un conto corrente infruttifero che il contribuente detiene presso un intermediario finanziario che ha sede nell’isola di Man.
Le vincite realizzate vengono accreditate sul medesimo conto senza applicazione di alcuna ritenuta.
Le disponibilità presenti sul conto corrente possono essere utilizzate attraverso una carta di credito estera, attraverso l’emissione di assegni oppure mediante bonifici.
Si chiede quale sia la corretta modalità di tassazione delle predette vincite e se l’istante è tenuto ad indicarle nel modulo RW della dichiarazione dei redditi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante ritiene che le vincite al casinò on-line costituiscano redditi diversi da tassare secondo il principio di cassa, indicando la vincita percepita nel rigo RL15 del quadro RL del modello Unico tenendo conto del versamento effettuato per accedere al gioco on-line. Con riferimento alla compilazione del modulo RW ai fini degli obblighi di
monitoraggio fiscale, l’istante ritiene:
– che la Sezione II deve essere compilata solo se al 31 dicembre la consistenza è superiore a 10.000 euro, barrando anche la colonna 4, trattandosi di conto corrente infruttifero;
– che la Sezione III va compilata indicando il valore complessivo dei trasferimenti in denaro effettuati dall’Italia verso l’estero per accedere al gioco e dall’estero verso l’Italia per l’utilizzo delle somme.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto n. 773 del 1931 e modificato dall’articolo 37, comma 4, della legge n. 388 del 2000, prevede che «la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione».
Tale disposizione normativa trova applicazione anche nel caso in cui tale attività siano attuate attraverso siti web registrati e/o con server ubicati all’estero e/o gestiti da operatori stranieri.

Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare che le vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Tale disposizione prevede, infatti, che costituiscono redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte (…)”.
Il successivo articolo 69, comma 1, del TUIR prevede che tali somme “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”.
Nel caso di specie, pertanto, l’istante deve assoggettare a tassazione l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione.
Occorre inoltre considerare che l’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa.
L’erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto d’imposta rende necessario l’adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente.
In particolare, nella fattispecie in esame, le vincite devono essere riportate nel rigo RL15 del quadro del modello Unico.
Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale del conto corrente detenuto all’estero dall’istante, si ricorda che l’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prescrive l’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Con particolare riguardo alle attività di natura finanziaria (conti correnti, partecipazioni, ecc.), se di valore superiore a detto ammontare, queste devono essere sempre indicate nel modulo RW in quanto suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda – oltre che le consistenze degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria – anche i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. Al riguardo si ricorda che i trasferimenti devono essere indicati anche se al termine del periodo d’imposta il contribuente non detiene più i predetti investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
Al contrario, i trasferimenti non vanno indicati nel modulo RW se non sono relativi agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria per i quali sussiste l’obbligo di compilazione nel medesimo modulo (Sez. II) e, in ogni caso, qualora siano di importo inferiore a euro 10.000.
In riferimento al caso prospettato, si precisa, innanzitutto, che il conto corrente estero è un’attività finanziaria soggetta al monitoraggio e, quindi, deve essere indicata nel modulo RW, in quanto suscettibile di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Per le predette attività, infatti, sussiste la presunzione di redditività dettata dall’articolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990 in base alla quale le attività finanziarie sono fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d’imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta e fatta salva la possibilità da parte del contribuente di opporre prova contraria.
Fermi restando gli obblighi di monitoraggio e compilazione del modulo RW, nel caso in cui sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi i conti non siano produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
Qualora, invece, il conto corrente posseduto all’estero produca interessi, questi ultimi devono essere riportati nell’apposita sezione del quadro RM della dichiarazione dei redditi.
In tal caso, infatti, il contribuente deve autoliquidare l’imposta sostitutiva con la medesima aliquota di ritenuta a titolo d’imposta che sarebbe stata applicata dal sostituto d’imposta se il conto corrente fosse stato detenuto in Italia (nella fattispecie, con l’aliquota del 27 per cento).
Ciò posto, tornando agli obblighi di monitoraggio fiscale, sempreché venga superato il limite precedentemente ricordato dei 10.000 euro, l’istante dovrà compilare la Sezione II del modulo RW per indicare le consistenze presenti sul conto corrente estero al 31 dicembre e barrare la colonna 4 per evidenziare la circostanza che il conto è infruttifero.
Dovrà compilare, inoltre, la Sezione III del modulo RW sia con riferimento ai versamenti compiuti dall’Italia verso il conto corrente estero, sia con riferimento ai trasferimenti effettuati verso l’Italia su un conto corrente intestato al medesimo contribuente.
Al riguardo si precisa che non sono oggetto di monitoraggio fiscale i pagamenti effettuati, anche tramite carte di credito o assegni, per l’acquisto di beni o per il sostenimento di spese correnti utilizzando le disponibilità possedute sul conto corrente estero.

Si fa in ogni caso presente che per i conti correnti posseduti all’estero è prevista l’ipotesi di esonero dell’obbligo di compilazione del modulo RW nel caso in cui il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero, immediatamente e comunque entro il mese della maturazione, su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. Tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell’ipotesi di un conto corrente infruttifero nel presupposto che l’incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

IL DIRETTORE CENTRALE

Rimando infine direttamente alla pagina dei Monopoli di Stato per il DL n. 158/2012 (decreto Balduzzi) per quanto riguarda il calcolo delle probabilità di vincita e le “misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica“.

80 Risposte

  1. Buonasera. Ho bisogno del vostro aiuto. mi sto informando per giocare in qualche casino online e molti di questi hanno la sede all’estero. ne ho trovati 5 che mi piacciono e tre di questi, appena li apro, mi esce lo stop da parte di AAMS (quello che è pubblicato ad inizio pagina) con scritto SITO NON RAGGIUNGIBILE. Per gli altri due invece non vengo fermato dall’avviso di AAMS e riesco a navigare all’interno del sito stesso senza problemi. Però, prima di cominciare a giocare, vorrei essere sicuro di non andare contro la legge ed incorrere in eventuali sanzioni. Dal sito AAMS ho scaricato l’elenco dei siti inibiti e non ho trovato il nome dei due casino dove riesco tranquillamente a navigare. Sempre da AAMS ho controllato i concessionari autorizzati ma nemmeno li ho trovato il nome dei due casino di qui sto parlando. Vi chiedo di darmi delle delucidazioni in merito cosi che possa saper come muovermi. Il nome dei due siti a cui faccio riferimento sono: Casino online redflush; Deuce club casino. Vi ringrazio sin d’ora per l’aiuto. A presto

    • Red flush Casinò e Deuce Club Casino non hanno una licenza AAMS. Hanno rispettivamente una regolare licenza della Kahnawake Gaming Commission e della Lotteries and Gaming Autority maltese. Licenze non considerate valide dai Monopoli di Stato, che determinano tra le altre cose quali tipologie di casinò sono autorizzate e le modalità di gioco. Ecco perchè i casinò non autorizzati hanno un’offerta di giochi molto più competitiva.

      I siti autorizzati riportano sempre in calce il logo AAMS e il numero di licenza. Per fare un esempio il numero di licenza AAMS di Snai casinò è la numero 15215, licenza facilmente verificabile dal sito dei Monopoli di Stato.

      Il fatto poi che alcuni casinò siano accessibili non significa automaticamente che siano autorizzati in Italia. La lista nera dei siti che reindirizza in automatico all’avviso “SITO NON RAGGIUNGIBILE” viene costantemente integrata, proprio perchè per aggirare la censura in Italia quasi tutti i siti esteri registrano continuamente nuovi indirizzi, raggiungibili fino alla pubblicazione della nuova blacklist aggiornata. Cercando all’interno della blacklist “redflush” troverà infatti altri indirizzi già oscurati.

  2. Buonasera ,nell’anno solare 2012 ho fatto delle vincite su siti italiani autorizzati da AAMS , riscossi con bonifico bancario e accredito su carta di credito e in agenzie autorizzate riscosse con assegni bancari: queste vincite che sono interiori a €. 10.000,00 devono essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2012? Grazie Antonio alias tonymaradona

    • No, le vincite provenienti da siti autorizzati dai Monopoli (AAMS) sono già tassate alla fonte. I bookmaker autorizzati versano una percentuale delle scommesse raccolte allo Stato.

      • La mia domanda è la seguente: anche io ho ricevuto pagementi di vincite attraverso bonifici su siti aams…per esattezza titanbet casino….il problema è che i bonifici provengono dall’estero e nella lettera di accredito inviatami dalle poste italiane dove ho un contro personale, non c’è nessun riferimento al casino ma il bonifico viene da Worldpay Charlotte e nella causale c’è il mio numero di utente titanbet….in sede di controllo tale documento basta per giustificare la provenienza lecita della somma di denaro?

      • Non ha molta importanza la provenienza del bonifico, molti concessionari AAMS pagano tramite bonifico estero perchè utilizzano banche di appoggio estere.
        Se la provenienza del denaro è lecita (nel caso specifico un sito autorizzato come titanbet.it), non c’è nessun problema.

  3. Buongiorno, e le eventuali vincite con siti nell’unione europea .com tipo betvictor.com? Come funziona se uno decide di scommettere su quei siti e vince? è legale? se lo fosse bisogna poi dichiararle? mi può spiegare come funziona perchè c’è molta confusione sull’argomento.. Grazie

    • Ho cercato di dare una risposta in merito nell’articolo, separando la questione legale dalla questione fiscale. La questione non è affatto semplice.
      Stando al parere dell’agenzia delle entrate, le vincite andrebbero dichiarate per intero (senza considerare le spese), ma ciò corrisponderebbe a un’auto denuncia, visto che mi risulta sia illegale scommettere su siti non autorizzati.

  4. Salve ma tutti questi stanleybet che si stanno aprendo a napoli che non hanno simbolo aams sono legali? Grazie

    • La questione è assai delicata.
      Potendo aprire indubbiamente le direi di Si, poichè altrimenti non potrebbero esercitare su territorio IT, ma non sono concessionari AAMS. Giustappunto Stanleybet sta affrontando da anni battaglie legali (arrivati anche in Corte di Giustizia con la famosa sentenza Costa-Cifone) poichè, dando seguito ad un concetto di Stabile organizzazione raccoglie il gioco tramite Concessioni comunitarie (non IT) ma esercita fisicamente su territorio (con i punti scommessa)

  5. perché l’aams non consente le giocate inferiori a 2 euro? perché pretende il sangue e il patrimonio dal piccolo giocatore? Intanto le scommesse illegali hanno già eroso il 36% del mercato. E la tendenza è in aumento. Perché, in verità, chi ha pochi soldi va a giocare dove spende poco ed ha la possibilità di vincere anche poco. Datevi 2na regolata. Io non ci sono ancora andato PERCHE’ RISPETTO LA LEGGE; ma l’Aams non provochi.

  6. Buonasera,volevo chiedere le vincite dai punti AAMS non vanno dichiarate perché tassate alla fonte giusto? Anche se la cifra in un anno di imposta è sopra ai 10.000€ in un anno di imposta? O comunque bisogna stare sotto i 10.000€?
    Grazie buonasera

  7. Salve! Ho chiesto a vari casino online AAMS se tassano le vincite alla fonte, cioè se decurtano la mia vincita. Loro dicono di no, cioè se vinco 500 euro, mi accreditano 500 euro..Invece ovunque si parla della tassazione alla fonte pari al 20 o al 25%. E’ dunque il casino che versa le tasse allo stato o se ricevo l’importo non decurtato (cioè vinto 500 e ricevo 500) devo dichiararlo io come redditi diversi? Grazie

    • La vincita non viene decurtata sui siti AAMS, è il casinò che agisce da sostituto d’imposta e versa le tasse allo Stato, indipendentemente dalla tua vincita. Quindi vinci 500, ricevi 500. Il casinò è tenuto a effettuare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non devi dichiarare nulla.

      SOLAMENTE per le vincite derivanti da gratta e vinci, Win for life, Superenalotto e Win for Life, viene applicata una “tassa sulla fortuna” nella misura del 6% sulle vincite superiori a 500 euro. In questo caso la vincita, se superiore a 500 euro, viene decurtata del 6% direttamente dal concessionario e versata allo Stato.

  8. buonasera ,
    ho capito benissimo la questione dei siti aams e non ma vorrei porle una domanda.
    Nel mio paese e anche in altri paesi italiani ormai hanno aperto un infinità di corner planetwin365 e goldbet , questi non hanno licenza aams e come mai lavorano senza problemi , come mai la stessa aams , guardia di finanza non hanno provveduto alla chiusura essendo bookmakers illegali ???
    Dicono di avere licenze per poter scommettere nella COMUNITA’ EUROPEA e siccome l ‘ITALIA è un paese della comunità europea non si può opporre e quindi invitano lo scommettitore a giocare nei centri scommesse e da casa senza nessun rischio.
    Ora mi chiedo e vi chiedo…sono cavolate ???
    C’è pericolo di scommettere sui siti sopra elencati ???

    Grazie.

    Saluti , Antonino

    • Notizie di nuovi sequestri e dissequestri di CED (Centri di Elaborazione Dati) o CTD (Centri Trasmissione Dati) sono quasi all’ordine del giorno. Uno scommettitore, se pizzicato mentre scommette in locali non autorizzati, viene denunciato.

      Una risposta complessiva ed esaustiva richiederebbe un’analisi molto più approfondita, che non posso e in un certo senso non voglio fare. Semplificando all’osso e secondo il mio punto di vista, da una parte c’è il “diritto comunitario”, dall’altra parte ci sono degli “enti nazionali regolatori” (non solo AAMS, ma anche ARJEL per la Francia, Santa Casa da Misericordia de Lisboa per il Portogallo e DGOJ per la Spagna). In mezzo alle due cose ci sono i CTD e i CED.

  9. Salve, vorrei dei chiarimenti!
    E’ la prima volta che scommetto online:
    Avrei intezione di fare delle scommesse sulla notte degli Oscar, ora puntanto 2 euro con la combinazione da me giocata (nel caso vincessi) vincerei 62 mila euro totali. Ancora non ho fatto la scommessa…ma ho letto su vari siti che il tetto massimo di vincita è di 10 mila euro. In caso di vincita dei 62 mila euro, vincerei solo i 10 mila o c’è la possibilità di vincere l’intera somma?

    • La tua scommessa non può essere accettata, perchè supera il tetto massimo di vincita.
      Ti consiglio di dividere le scommesse in 2 o più schedine con vincita inferiore ai 10.000 €.

      Tuttavia, specie quando scommetti su eventi particolari, come nel caso dei vincenti sugli Oscar del cinema, dovresti inoltre verificare la “legatura”. Non sempre è possibile abbinare in un’unica scommessa più quote. E’ probabile che sugli oscar accettino solo scommesse in singola.

  10. Salve,
    mi scuso sin da ora, se ho sbagliato settore di richiesta.
    Invece io avrei bisogno di un altro tipo di chiarimento.

    Avrei una domanda riguardante giochi a distanza online, giochi di sorte, che però vorrei sviluppare.

    Praticamente, all’ interno di un e-commerce, vorrei inserire un gioco. Sarebbe molto simile ad una roulette; quindi in caso l’ utente azzecchi il numero, estratto in maniera randomica dal sistema(da 0 a 36 ), viene data la possibilità al cliente di avere una percentuale di sconto da usufruire su un acquisto.

    Considerando che l’ utente che gioca non deve fare nessuna puntata in denaro e riceverebbe uno sconto(nessun premio in denaro), c’e’ comunque bisogno di qualche concessione/richiesta? e nel caso a chi dovrei richiederla? Oppure posso andare avanti senza avere problemi.

    Ringraziandovi per l’attenzione concessami, porgo

    Cordiali Saluti

    • Non sono un esperto in materia, ma dovrebbe rientrare all’interno delle operazioni a premio o manifestazioni a premio. Cito testualmente: “L’operazione a premio è un’iniziativa, avente fini anche in parte commerciali, diretta a favorire, nel territorio dello Stato italiano e attraverso la promessa di premi, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi oppure la vendita di prodotti o servizi.
      I premi messi in palio consistono in beni (compresi beni immobili), servizi, sconti di prezzo. Non possono essere ricompresi tra i premi il denaro, i titoli di prestito pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, le polizze di assicurazione sulla vita.”

      Maggiori informazioni sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

  11. Buonasera,
    Ho visto su Facebook alcuni utenti che offrono la possibilità di vincere dei prodotti messi in palio, in genere apparecchi elettronici, partecipando ad una riffa, quindi acquistando un numero. L’estrazioni è quindi ad una estrazione della lotteria nazionale, tipo primo estratto su Roma in data X.
    Mi domandavo se è quindi possibile far riferimento alle estrazioni delle lotteria per mettere in palio dei premi, non in denaro, e quindi ricavarne un profitto.

  12. Salve! Scommettendo di tanto in tanto in un punto (CED o CTD, non lo so) di planetwin365, mi sono posto un problema. Nel beneaugurato caso in cui nel 2015 dovessi manifestarmi come un mago delle scommesse e vincere tante schedine per un totale a fine anno di cifre molto alte (che ne so facciamo 50000€), rischio qualcosa? Da ignorante mi preoccuperebbero due aspetti: il primo sarebbe l’aver giocato e vinto con un bookmaker che non ha il marchio aams (ma che suppongo sia assolutamente legale nel momento in cui vedo che ci sono centinaia di centri scommesse a cielo aperto); in secondo luogo mi preoccuperebbe il fatto che magari questa somma l’ho accantonata tutta in contanti, e nel momento in cui e andare a versare in banca verrei segnalato alla agenzia delle entrate per un controllo (che reputerei anche sacrosanto) su possibile attività di riciclaggio.

    In un caso del genere cosa dovrei fare a livello fiscale per dichiarare queste entrate (evitando mattonelle o casseforti dentro casa) e star tranquillo di aver fatto le cose per bene? Per ciò che ho letto in giro dovrei prima di tutto scannerizzare ogni schedina vincente prima di riconsegnarla al centro scommesse per farmi pagare la vincita; incasserei tutte le entrate versando quando voglio qualcosa in banca; poi dovrei dichiarare queste entrate per intero sotto la voce “Altri redditi”; e nel momento in cui mi dovesse arrivare un accertamento sarebbe sufficiente presentare come prova la scannerizzazione di tutte le schedine vincenti. Sarebbe corretto? Davvero basterebbe mostrare scannerizzazioni di schedine, che non si hanno più, e che sono state stampate da ricevitorie pur legali ma che si appoggiano a bookmakers che non hanno concessione aams?

    • Sono tutte domande molto interessanti, sensate e lecite, ma che partono tutte da un presupposto secondo il mio modesto parere quantomeno poco ragionevole.

      Mi chiedo: perchè ostinarsi a giocare su siti senza licenza, quando ormai è possibile scommettere legalmente con una scelta amplissima di palinsesto (tanto per fare un esempio perfino sulla serie D, una cosa impensabile fino a qualche anno fa…) e soprattutto senza NESSUN problema?
      E se malauguratamente il CTD/CED o quant’altro venisse chiuso da un giorno all’altro, chi paga l’eventuale vincita???

      • Beh in realtà per tanti motivi non di fondamentale importanza.

        Ma in realtà le stesse identiche domande me le porrei anche se giocassi alla SNAI, accumulando contanti su contanti. E’ proprio un dubbio a livello teorico

  13. Le vincite uguali o superiori a 1.000 euro non possono essere pagate in contanti. Se in previsione di vincite l’accumulo di contanti crea dei problemi, è sufficiente farsi pagare anche cifre inferiori ai 1.000 euro tramite strumenti tracciabili per verificare, in caso di accertamenti, che la provenienza del denaro è lecita: bonifico bancario, postepay, assegni, paypal, …

  14. Salve, e` possiblie per un soggetto non residente all`interno della comunita` europea aprire un conto e scommettere ai cavalli in Italia tramite siti autorizzati AAMS ? Se si, ci sono limitazioni nel flusso di denaro da e verso paesi extra CE ?
    grazie anticipatamente.

    • Per la registrazione sui siti AAMS è necessario essere cittadini italiani o residenti in Italia, ed avere un regolare documento di riconoscimento italiano e un codice fiscale.

  15. Grazie mille. Quidi se ho capito bene io cittadino italiano in possesso di documento di riconoscimento italiano e codice fiscale , residente a Hong Kong non dovrei avere alcun problema a scommettere sui siti AAMS e a movimentare denaro da banche estere corretto?

    • In linea di massima effettuare un bonifico, naturalmente intestato al titolare del conto di gioco, da una banca estera è naturalmente possibile. Probabilmente un po’ più laborioso e sicuramente con tempistiche più lunghe per l’accredito/addebito delle somme (esempio: procedura richiesta da Sisal).
      Probabilmente sarai anche soggetto a maggiori controlli, antiriciclaggio in particolare.

      Nello specifico, Hong Kong credo faccia ancora parte dei paesi a fiscalità privilegiata inseriti nella blacklist italiana, quindi per evitare brutte sorprese faresti bene ad approfondire la questione informandoti presso la tua banca, il tuo bookmaker e il tuo commercialista.

  16. Salve, vorrei segnalare un sito di scommesse online [rimosso] le scommesse avvengono tramite oggetti della piattaforma steam e oltre a non pagare spesso le vincite non vi sono controlli per quanto riguarda l’età di chi vi accede.

    • Per la segnalazione di siti illegali, sprovvisti di licenza, consiglio di scrivere una mail all’agenzia Dogane e Monopoli (ADM ex AAMS):
      monopoli.segnalazionesiti@adm.gov.it
      Se verrà accertato che non sussistono effettivamente le condizioni per poter operare in Italia, il sito verrà bloccato al primo aggiornamento della blacklist.

  17. BUONASERA,
    chiedo informazioni al riguarod per un’apertura di un centro eurobet perche’ non riesco a capire quali tasse devo pagare sulla provvigione che eurobet mi da’ ogni mese in base alle giocate sei clienti ?!!
    ci pago irpef,preu, booooo! aiuto

  18. Buonasera, vorrei creare un sito in cui fare una lotteria. Ma se i biglietti sono gratuiti devo comunque chiedere una licenza? Nel caso vi e’ un tetto per le vincite?
    Grazie mille

    • Lotterie, pesche di beneficenza e tombole sono regolamentate dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 430/2001. Ci sono dei limiti ben precisi dal punto di vista territoriale e delle vincite.

  19. Salve, ho letto l’articolo, molto interessante. E’ dunque pacifico che le vincite su siti AAMS non vanno dichiarate sul 730 o Unico. Tuttavia il mio dubbio riguarda l’ISEE; che come noto comprende anche redditi che non devono essere dichiarati. Le vincite su siti AAMS, in quanto soggette a ritenuta alla fonte, vanno dunque messe in ISEE? Grazie.

    • Se le vincite vengono prelevate su carte prepagate, con o senza IBAN, su conto corrente, contribuiscono chiaramente a fare reddito e quindi vanno dichiarate secondo le modalità previste.
      Il mio consiglio è comunque di rivolgersi ad un CAF autorizzato per il calcolo dell’ISEE.

  20. Un saluto a tutti, in merito alle vincite derivate da giocate sui siti AAMS, chiedo una delucidazione: dopo aver letto il testo qui sopra e anche dopo aver letto i pareri dell’agenzia delle entrate, ancora non ho capito se uno ottiene delle vincite regolari da siti on line con autorizzazione se deve comunque metterle in dichiarazione dei redditi. Questo perchè da una parte non è chiaro se il bookmaker fa da sostituto di imposta in automatico e ogni volta che ci paga una scommessa è già netta e pulita, oppure se comunque per chi vince c’è da dichiararlo. Poi sui limiti se uno vince 1.000 in un anno o 50.000 fa differenza? Attendo una vs cortese risposta. Grazie

  21. buon giorno.

    vorrei avere delle delucidazioni a riguardo della nuova sanatoria alla quale ha aderito goldbet e planetwin365 ., allora come ben sapete sono diventati .it sito goldbet.it addirittura le agenzie fisiche sul territorio hanno ottenuto il numero aams e tanto di licenza 88tulps come qualsiasi agenzia autorizzata , entri in agenzia e stampano schede con marchio aams tutto regolare diciamo,, il vero problema però è che loro usano ancora un palinsesto non aams ma .com con quote completamente diverse dal sito metodi di gioco diversi dalle agenzie autorizzate la possibilità di giocare schedine da 1 euro (aams impone 2 euro giocata minima ) schedine a sistema da 0,01 centesimo ( aams impone 0,25 a colonna ) software del virtual completamente diverso da aams ,, la possibilità di far giocare i clienti in agenzia da appositi pc installati ( cosa vietata già da tempo da aams ) ..
    quindi io ora mi domando e chiedo sanatoria centri autorizzati di cosa non è cambiato assolutamente nulla anzi ora stanno meglio di prima stampano schede .com con marchio aams ..

    quindi vorrei chiedere a chi magari ne sà più di me tutto questo è legale possono fare tutto ciò ?
    le agenzie autorizzate tipo sisal snai intralot ecc ecc ecc perchè non si adeguano anche loro a questi metodi di gioco ?

    • E’ un problema ben noto e affrontato diverse volte.
      Non sono le agenzie autorizzate che si devono adeguare, in quanto si devono attenere alle disposizioni di legge.

  22. buonasera, io gioco da qualche settimana sul sito enjoybet.it mi sono registrato presso un punto vendita detto PVR e contattando la chat interna del sito, mi sono informato su le metodiche di prelievo delle vincite, e mi hanno risposto che se carico presso il pvr e vinco devo e posso riscuotere la vincita solamente tramite pvr , non dandomi la possibilità di accreditare la vincita o sul mio conto corrente o sulla mia carta postepay, mi hanno detto che e la legge italiana aams… e vero?

    attendo una vostra gentile risposta. grazie

    • Per evitare trasferimenti illeciti o riciclaggio in genere viene consentito il prelievo solo con lo strumento che è stato utilizzato per il deposito. Per prelevare su postepay è necessario effettuare un deposito tramite la stessa postepay.
      In linea di massima quanto affermato è corretto.

      • e se esempio gioco alle slot machine e vinco 30 mila euro, maturati da una ricarica su conto gioco fatta tramite pvr, come faccio a prelevare tale importo? dato che mi viene impedito di prelevare con carta di credito? attendo risposta grazie

      • Tramite assegno non trasferibile o bonifico bancario?

      • e io pur essendo un PVR(PUNTO VENDITA RICARICA) posso emettere bonifico a favore del cliente? rientra nelle mie competenze? o la finanza potrebbe indagare ?

  23. Salve…vorrei sapere e ancora in vigore la vincita massima di 10 000€ su singola scommessa, ed l’importo massimo sempre per singola scommessa. Buona serata!

    • Il limite d vincita massima per scommessa (singola o multipla) è di 10.000 euro, 50.000 euro nel caso di scommessa a sistema.
      Non esiste un importo massimo per singola scommessa, dipende dal bookmaker, dall’evento, dalla quota, e dal fattore rischio.

  24. salve a tutti!!!!!
    vorrei chiedere conferma di una cosa:
    io ho fatto una scommessa su partite di calcio sul sito better che è di lottomatica se non sbaglio e presenta il logo aams.
    ho vinto la bellezza di circa 19€. vorrei chiedere sia in questo caso che per vincite future se devono essere denunciate al fisco oppure se è il gestore (nel mio caso better o lottomatica) a fare le ritenute e quindi io non sono tenuto a dichiararle. chiedo perchè ho vinto 18,82€ e me li hanno accreditati per intero senza nessuna ritenuta. è normale?????
    attendo vostri consigli e pareri in merito
    grazie

  25. Buongiorno de vinco soldi al casino lottomatica li devo dichiarare? Fino a quale soglia si può evitare?

  26. Buona sera, ho una curiosità da chiedere: sul sito goldbet.it è possibile versare con n. 9 modalità di pagamento (es. carta VISA) ma prelevare con soli n. 4 modalità (tra le quali non è prevista l’accredito carta): mi chiedo, quale è la normativa di riferimento? Sono obbligati a far confermare la presa visione di quanto disposto per le modalità di versamento/prelievo che sono diverse e certamente più rapide/numerose per quanto riguarda i versamenti, lunghe/minori per quanto riguarda i prelievi?
    Ho letto nelle risposte precedenti che solitamente ammettono una modalità di prelievo se la stessa è stata usata per il versamento, nel caso goldbet invece detta possibilità non è prevista, salvo paypal (con tutti i disagi conosciuti di paypal).
    Grazie per la cortese attenzione

  27. vorrei fare una domanda. Ho vinto sù betway.it 7.000.00 euro, betway mi dice che la vincita e stata inviata per l’accredito il 28/06/2016 alle ore 7 e mezzo di mattina, sono passati già 7 giorni, e laccredito ancora non risulta arrivato sù ricaricabile mastercard unipol banca, quando ancora dovrò aspettare, grazie.

    • Sul circuito Mastercard non è possibile ricevere pagamenti. Essendo nello specifico la carta prepagata Unipol dotata di IBAN, presumo sia stato effettuato il pagamento tramite bonifico bancario.
      Il bonifico bancario richiede generalmente fino a 7 giorni lavorativi (sabato e domenica non vanno conteggiati).

  28. Esatto tutto e stato trasferito su Iban della carta ma ancora non risulta il pagamento : adesso la banca sta verificando i bonifici esteri e vedere se esiste dalla ricevuta di accredito che hanno fatto. Questo e davvero incredibile che non avviene il pagamento e molto strano.

    • Specie si tratta di un bonifico estero tempi relativamente lunghi sono abbastanza normali, se non ci sono particolari problemi l’accredito dovrebbe essere contabilizzato entro 7 giorni lavorativi da quando viene evaso il pagamento dal bookmaker.
      A titolo puramente d’esempio, se la richiesta di prelievo viene effettuata il pomeriggio di sabato 2 luglio, è lecito aspettarsi che la richiesta di prelievo venga evasa il lunedì, per cui è possibile che il pagamento nella peggiore delle ipotesi venga contabilizzato il giorno 12 luglio (per l’appunto 7 giorni lavorativi).
      Eventualmente si può sempre effettuare un sollecito o richiedere il CRO (codice riferimento operazione) del bonifico.

  29. Buonasera, Lei già ampiamente ha dato una risposta esaustiva alla domando che andrò a fare. Tuttavia, le domande sono state fatte nel 2015 e 2012 (nn ricordo bene).
    Nell’anno solare 2016 ho fatto giocate di scommesse sportive ed avuto delle vincite, su siti italiani autorizzati da AAMS (Sisal nel mio caso), riscossi con bonifico bancario: tali vincite devono essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi per l’anno successivo e c’è un tetto massimo di vincita? Potrei avere la legge che deroga tutto ciò? Distinti saluti.

    • Risposta breve
      Non vanno dichiarate le vincite derivanti da scommesse autorizzate dallo Stato (quindi rientrano tutti i bookmaker con licenza AAMS) in quanto sono soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa. Il bookmaker funge quindi da sostituto d’imposta e versa allo Stato l’aliquota dovuta per legge. Non va dichiarato dunque nulla, la vincita è “netta”.

      Risposta lunga
      Art. 67.
      1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
      [omissis]
      d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in
      riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
      [omissis]

      Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite)
      I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
      L’aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.
      Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.
      La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.
      La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalla Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti.
      L’imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.

      Legge 7 luglio 2016, n. 122 (Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2016)
      Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016
      Art. 6
      Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU
      1. All’articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
      «1.Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
      1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta».
      2. Il settimo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato.
      3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l’anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall’anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione recata dall’articolo 22.
      4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  30. Buonasera, ho letto a grandi linee i vari commenti e risposte, in parole povere il mio quesito è, se scommetto da un sito com, facendo deposito con bonifico e riscuotendo eventuali vincite nello stesso modo a cosa vado incontro? come mi viene tassata l’ eventuale vincita o vincite, facendo piccole puntate e prelevare quando ne vale la pena? grazie

    • 1. Scommettere su siti senza licenza AAMS è illegale.
      2. Fermo restando il punto 1, le vincite nei siti senza licenza AAMS non sono tassate alla fonte e vanno dichiarate nel modello UNICO come “redditi diversi”.

      • Dopo la legge 7 luglio 2016 n. 122 è ormai stabilito che giocare sui siti .com con sede legale in UE è legale e le vincite non vanno dichiarate

      • NO, si parla di case da gioco, ossia di casinò fisici, non di siti .com.

        1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
        1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta

        Per i siti .com (o meglio i siti non autorizzati) rimane valida la lettera d) del comma l dell’articolo 67, per cui le vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione:

        d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonchè quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

  31. Buongiorno,
    ho regolare iscrizione presso Bet365 (che dispone di licenza AAMS) e vorrei chiederLe se, in caso di vincite sostanziali, è necessario o meno dichiararle.
    Inoltre, può bastare come tracciatura il bonifico effettuato da Worldpay Ltd di cui si serve il book per i pagamenti tramite bonifico bancario?
    In caso contrario, cosa devo conservare?
    Grazie molte per la Sua attenzione

    • Vincite su siti AAMS non vanno dicharate nel modello UNICO o nel 730. Sono redditi tassati alla fonte.
      Per quel che riguarda la dimostrazione in caso di controlli della liceità della provenienza delle somme derivanti da vincite, va detto che le vincite superiori a 1.000 euro sono comunque soggette a registrazione dei dati personali per l’antiriciclaggio, che il bonifico è uno strumento tracciabile per definizione, e che è comunque possibile consultare o richiedere la lista dei prelievi presso il proprio bookmaker online. Al limite si può effettuare per sicurezza una stampa della scommessa con il codice ID della giocata in caso di vincita consistente. Nel caso di scommesse effettuate presso un punto fisico, si può sempre fare una fotocopia da conservare della giocata vincente.

      • l problema risiede del fatto che per bet365.it i pagamenti vengono effettuati da wordpay Ltd e la causale del bonifico estero contiene solo codice alfanumerico, che non si può modificare. Al momento mi sono stampata le disposizioni di prelievo dal conto di gioco che ovviamente combaciano con gli accediti sul c/c. Lei cosa mi consiglia di fare? Avvisare preventivamente la banca? Quali altre misure posso adottare per tutelarmi da fastidiose richieste? Grazie ancora

      • Bet365.it non è l’unico book AAMS che effettua pagamenti tramite bonifico estero. La stampa del prelievo dal conto di gioco dovrebbe essere molto più che sufficiente, e stiamo parlando comunque di misure cautelative non necessarie, non mi risulta ci siano mai stati accertamenti fiscali in questo senso. Ad ogni modo basterebbe che nella causale del bonifico fosse indicato il nome utente di gioco o la dicitura bet365 per avere un collegamento immediato con la provenienza della somma vinta. Non ho bonifici ricevuti da bet365 quindi non posso verificare, ma una mail all’assistenza potrebbe chiarire definitivamente ogni dubbio.

      • Risposta di bet365:
        Operiamo da diverso tempo con regolare licenza rilasciata da AAMS, per cui operiamo attenendoci alle normative previste dalla legge.

        Per quanto riguarda Le altre domande da Lei poste, La invitiamo a rivolgersi a un fiscalista per avere tutti i chiarimenti in merito.

        Non capisco se fanno o meno ritenuta alla fonte

      • La ritenuta viene effettuata in base alle normative, non c’entra il metodo di pagamento utilizzato o se la banca di appoggio è estera.

      • Mi scuso se la disturbo ancora oggi il mio commercialista mi ha detto che nonostante sia vero che le vincite sono tassate alla fonte poiché bet365 ha licenza aams, dal momento che la sua sede legale non è in Italia devo compilare il modulo rw perché il conto bet365 è assimilabile ad un conto estero. Lei ritiene che sia corretto quanto comunicatomi?
        Grazie ancora

      • Non sono un fiscalista ma dalla risposta data non è chiaro cosa, come e dove bisognerebbe dichiarare. I depositi effettuati o i prelievi? E’ possibile avere qualche riferimento normativo preciso?
        Vorrei aggiungere che un conto di gioco è infruttifero e non è assimilabile a un conto corrente, un dossier titoli, o un’altra forma di investimento.

      • Fai clic per accedere a ris+141e+del+30+dicembre+2010.pdf

        Il mio commercialista si è basato su questo caso reale dicendomi che, per le tasse sono a posto dal momento che la legislazione italiana tassa il gioco alla fonte ma a livello fiscale devo dichiarare ciò che possiedo su bet365 it perché è assimilabile ad un conto estero.

      • Ho riportato lo stesso interpello qui: https://scommesselegali1.wordpress.com/normative-scommesse-aams

        Sul fatto che le VINCITE non vadano dichiarate penso non ci siano dubbi. A questo punto la differente interpretazione sorge sui movimenti effettuati da e verso l’estero.

        E’ chiaramente una mia opinione personale, ma nella risoluzione all’interpello, si legge che “L’accesso al gioco avviene attraverso il versamento di una somma che viene prelevata da un conto corrente infruttifero che il contribuente detiene presso un intermediario finanziario che ha sede nell’isola di Man.
        Le vincite realizzate vengono accreditate sul medesimo conto senza applicazione di alcuna ritenuta. Le disponibilità presenti sul conto corrente possono essere utilizzate attraverso una carta di credito estera, attraverso l’emissione di assegni oppure mediante bonifici.”

        Nell’interpello non viene citato il casinò online estero, sappiamo solamente che si tratta di un casinò sprovvisto di licenza AAMS. Si parla esplicitamente di “un conto corrente infruttifero che il contribuente detiene presso un intermediario finanziario” e tale concetto viene ribadito anche successivamente: “per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale del conto corrente detenuto all’estero dall’istante […]”.

        Nei siti di gioco online autorizzati, il giocatore non detiene nessun conto corrente estero, semmai un conto di gioco regolato dalle normative italiane.

        L’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000 [soglia ora alzata a 15.000 €], attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Con particolare riguardo alle attività di natura finanziaria (conti correnti, partecipazioni, ecc.).

        Peraltro tutte le vincite e i versamenti a partire da 1.000 euro sono soggetti a identificazione e registrazione per la normativa antiriciclaggio, quindi sono già documentate.

        Anche prendendo per valida l’equiparazione del conto di gioco infruttifero (cioè senza corresponsione di interessi) con un conto corrente o a una attività finanziaria, dovremmo considerare non tanto la sede legale del casinò/bookmaker, ma la sede fiscale dell’intermediario di pagamento. Se per esempio effettuo prelievi/versamenti tramite Paypal su snai.it (tanto per citare un noto sito di gioco con sede in Italia), ebbene stiamo effettuando transazioni verso o da uno stato estero, in quanto Paypal Europa ha sede legale in Lussemburgo.

        Comunque sia, per movimenti nel corso dell’anno da e verso l’estero inferiori a 15.000 € non va compilato sicuramente nulla.

  32. Salve,

    sto cercando informazioni legali sulla possibilità di creare un’applicazione (app per dispositivi Mobile e Desktop)
    per scommettere su eventi sportivi, nello specifico sul calcio.

    Tale applicazione si basa sul fatto che gli utenti possono scommettere pagando una determinata somma per l’iscrizione
    ad un evento e concorrono ad un montepremi in denaro reale che è dato da una percentuale sul totale delle somme versate
    dagli utenti.

    Inoltre per determinare i vincitori è stato implementato un sistema interno ed autonomo: quindi non ci sono riferimenti
    ad altri enti o società che definiscono le quote di probabilità sulle singole partite.

    In un altra modalità gli utenti possono partecipare agli stessi eventi sportivi pagando solo una somma di iscrizione
    ma senza un montepremi in denaro reale bensì virtuale (quindi fittizio).

    Vorrei porLe alcune domande:

    – Per rendere legale tale sistema è necessario fare richiesta ad AAMS?
    – In caso affermativo, ci sono costi da sostenere?
    – Nell’ottica di essere un’applicazione a livello globale, potrebbero essere necessarie autorizzazione estere?
    – Ci sono limiti minimi sulla somma dell’iscrizione e sul tetto massimo del montepremi nonché della singola vincita?
    – Per la modalità che prevede un montepremi in denaro virtuale va considerata la tassazione ordinaria non riconducibile
    alle scommesse reali?

    Grazie per la Sua attenzione.

    Alessandro

  33. Salve, mi sono trasferito da 2 anni e ho la residenza in Germania. Sono iscritto ad un sito di scommesse già da quando stavo in Italia. Adesso ho versato sul conto scommesse con la carta di credito tedesca, vorrei sapere se sono in regola a giocare diciamo da “straniero” su un sito di scommesse italiano e se devo fare qualche dichiarazione. grazie

  34. Salve
    Mi sto informando per aprire un pvr .it dentro un associazione sportiva dilettantistica…
    Mi hanno detto agenti che sponsorizzano siti che posso creare conti gioco ai miei clienti…e posso mettere a disposizione computer per farli giocare dentro il locale stesso? Vorrei sapere se e legale! Ho dubbi perche ho letto diversamente
    Grazie

  35. Buongiorno ma alla fine non capisco… Gioco alla roulotte online su 4 siti tutti aams…le vincite vanno dichiarate? Se anche vinco in totale 10000€ sono tranquillo con il fisco?grazie mille a chi risponde…con legge a riguardo meglio ;0

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